Danno da vacanza rovinata

Il danno da vacanza rovinata è previsto dall’art. 46 del Codice del Turismo. Oggi prenderemo in esame i disagi causati dagli organizzatori, che possono essere costituiti dalla mancanza dei servizi essenziali negli alloggi (acqua, corrente elettrica, ecc.) e degli altri servizi previsti in contratto, dalle caratteristiche dei luoghi e degli alberghi diverse rispetto a quelle prospettate al cliente, dai disservizi in generale imputabili a negligenza e, quindi, evitabili.

L’inadempimento o l’inesattezza dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico non devono essere però di scarsa importanza. Solo in questi casi il turista potrà chiedere la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta (sia il danno materiale che il danno morale), provando il contratto di viaggio e allegando fotografie attestanti il danno o il disagio subito.

La richiesta di risarcimento del danno va avanzata all’agenzia o al tour operator che ha venduto il pacchetto turistico, mediante una comunicazione nel momento in cui il disservizio si verifica e comunque con l’invio di un reclamo formale entro 10 giorni dalla data del rientro.

Attenzione però alla prescrizione prevista dal Codice del Turismo! Per i danni alla persona, i termini prescrizionali sono di 3 anni; per i danni diversi da quelli alla persona, 1 anni; se il disagio riguarda il disservizio dei mezzi di trasporto, il termine è di 12 mesi per i danni diversi da quelli alla persona e di 18 mesi per quelli alla persona.

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